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Consulenze tecniche di parte
Nella Giustizia lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti: nel penale, nel civile, nel minorile e in particolari circostanze anche nell’amministrativo e nell’ecclesiastico. Le sue funzioni cambiano a seconda del settore in cui è chiamato ad operare.
Si parla di “consulenza tecnica” se lo psicologo opera in ambito civile, mentre si parla di “perizia” in ambito penale.
Quando lo psicologo forense è nominato da un giudice viene indicato come“consulente tecnico d’ufficio” (CTU), mentre quando l’esperto viene richiesto dal privato cittadino è indicato come “consulente tecnico di parte” (CTP).
Lo psicologo esperto CTP può occuparsi di diversi ambiti: della valutazione del danno psicologico a causa di un evento accaduto alla persona, della valutazione dell’invalidità, della valutazione delle competenze genitoriali in caso di affido, della stesura di una relazione in caso di mobbing e della valutazione della testimonianza di un minore.
Per quanto riguarda le cause civili di affidamento e/o di valutazione delle capacità genitoriali, riportate negli ambiti di intervento del consulente, il ruolo del CTP è fondamentale e deve assumere una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, partecipando a tutte le attività peritali del CTU nominato dal Giudice e cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente.